Quali garanzie di terzietà e imparzialità può dare un dirigente della provincia assunto senza concorso pubblico e che svolge la pratica forense presso lo studio dell’avvocato del consigliere provinciale Bortolotti?Nonostante le tre interrogazioni presentate sul punto dal sottoscritto, assieme a Giorgio Zanin (Partito Democratico) e Angelo Masotti (Libertà Civica), permangono ancora forti dubbi sulla legittimità dell’assunzione a chiamata diretta, fuori pianta organica, del dirigente del settore caccia e pesca Grandin.A parere di chi scrive la nomina è avvenuta nella totale assenza di qualsivoglia iter procedimentale, ivi comprendendosi:a) l’accertamento dell’inesistenza di professionalità all’interno dell’ente;b) la predeterminazione dei criteri di scelta del candidato;c) la pubblicazione dei posti disponibili;d) la formazione e la pubblicazione di alcun bando di selezione;e) la valutazione comparativa tra i candidati;f) la motivazione, sia in sede giuntale che in quella di stipulazione del contratto, dello straordinario ricorso al tipo di rapporto di lavoro (privatistico ed a tempo determinato) da instaurarsi e della scelta operata del soggetto da assumere ed a cui conferire l’incarico;A nostro avviso l’instaurazione di tale rapporto di lavoro e l’affidamento del relativo incarico si appalesa illegittimo, se non illecito, creando da un lato grave danno erariale e dall’altro la reale possibilità che gli atti compiuti in tale veste dal soggetto sopra nominato siano da riconoscersi come nulli.Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 103 e 104 del 2007 e nr. 161 del 2008) ha espresso un chiaro orientamento volto ad escludere l’esistenza di una dirigenza di “fiducia” e dunque la possibilità dell’interpretazione della normativa vigente nel senso di ammettere la scelta discrezionale, senza limiti, dei soggetti esterni all’ente cui conferire gli incarichi, nonché la necessità di forme di pubblicità che assicurino la trasparenza, procedure comparative anche non concorsuali, richiedendo quindi una procedimentalizzazione dell’iter da seguire (cfr. anche Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, n. 165/2009).A questi dubbi va poi aggiunto il fatto che da aprile 2008 il summenzionato dirigente (come si evince dal curriculum depositato in provincia) svolge presso uno studio legale privato la pratica forense di avvocato, e che tale studio professionale è lo stesso che assiste il consigliere provinciale Bortolotti nei procedimenti penali che lo vedono, suo malgrado, coinvolto.A nostro avviso un dirigente che svolge un compito di assoluta rilevanza e che per tale incarico riceve un lauto compenso (circa 90.000,00 annuali) deve essere super partes e deve trovarsi in posizione di assoluta terzietà rispetto ai gruppi politici presenti nell’ente dove opera. Fabio GaspariniConsigliere provinciale Italia dei Valori
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